COME È POSSIBILE CHE, NONOSTANTE LE PRECISE NORME DI LEGGE, SI REALIZZINO LOTTI DI OPERE PUBBLICHE CHE NON SONO CONFORMI AD ALCUN PROGETTO GENERALE?

Una delle leggi che regolano l’esecuzione di opere pubbliche così recita:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999 N. 554. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, Pubblicato su “Suppl. ord. G.U. n. 98 del 28 aprile 2000” : Art. 8

(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento) p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 – l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2 – la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

3 – l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento”;.

Al riguardo sono da segnalare due imperativi assoluti. Al punto 1) la redazione della progettazione preliminare e al punto 3) la congruità dei vari lotti con la stessa progettazione generale. Queste disposizioni di legge, del resto facenti da sempre parte del regolamento per la esecuzione delle opere pubbliche, chiariscono in maniera chiara che non si possono costruire parti di un insieme considerate a sé stanti ma invece devono essere derivate dal progetto di insieme di cui costituiscono un completamento o un arricchimento di dettagli ma non una modifica. Il progetto generale a sua volta costituisce una condizione “sine qua non” per poter eseguire un’opera tramite stralci successivi. Pertanto solo le opere che vengono realizzate in un unico appalto o unico intervento possono essere privi di progetto generale.

Nel caso la situazione abbia subito trasformazioni importanti rispetto a quella contemplata nel progetto generale approvato e quindi vigente, è necessario redigere per primo l’aggiornamento del progetto generale, farlo approvare ufficialmente e, soltanto dopo aver ultimato questi impegni, presentare il nuovo progetto stralcio documentando la sua congruità con il progetto generale aggiornato e già approvato.

Chi scrive ci tiene a ribadire l’importanza dei buoni progetti generali e della congruità con essi dei successivi stralci esecutivi ritenendo che molti gravi inconvenienti, che presentano le opere pubbliche, siano proprio dovute alla inosservanza di queste precise norme di legge e soprattutto all’adozione di metodologie progettuali e costruttive assolutamente contrarie alla normale buona tecnica di esecuzione delle opere pubbliche stesse.

 

 

 

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